Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 11/05/2005 n. 133

2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire che

a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito in modo conforme ai requisiti del presente decreto nonchè in modo da assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 1

b) il calore generato durante il processo di incenerimento è recuperato per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

c) i residui prodotti durante il processo di incenerimento sono minimizzati in quantità e pericolosità e sono, ove possibile, riciclati o recuperati conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati è effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai pertinenti requisiti del presente decreto.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono, in ogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

a) la capacità nominale e il carico termico nominale dell'impianto e le quantità autorizzate per le singole categorie dei rifiuti

b) le categorie di rifiuti che possono essere trattate nell'impianto, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti

c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante

d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato I, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1

e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli obblighi di controllo periodico e sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonchè la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione

f) le modalità e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.

4. In aggiunta ai dati previsti dal comma 3, le autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente per impianti di incenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente le quantità ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell'impianto, i loro flussi di massa minimi e massimi, nonchè il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti.

5. Se il gestore di un impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi prevede una modifica dell'attività che comporti l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica è considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e agli effetti dell'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

6. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.

7. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti di incenerimento in fase progettuale può essere prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di tale elemento progettuale nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 27.

8. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'autorità competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.

9. Qualora l'autorità competente non provvede alla verifica di cui al comma 8 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento è fatto pervenire all'autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni otto anni.

Art. 5 - Realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento

1. Ai fini dell'esercizio degli impianti di coincenerimento

a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

2. Al fine della realizzazione di un impianto di coincenerimento

a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni di cui alle lettere a) e

b) del comma 2 si attuano nell'ambito del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

4. E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione.

5. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire che

a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito in modo conforme ai requisiti del presente decreto nonchè in modo da assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 3

b) il calore generato durante il processo di coincenerimento è recuperato, per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento

c) i residui prodotti durante il processo di coincenerimento sono minimizzati in quantità e pericolosità e sono riciclati e recuperati laddove tale processo risulti appropriato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati è effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti del presente decreto.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 devono, in ogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

a) la potenza termica nominale di ciascuna apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti da coincenerire: b) le categorie ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattate nell'impianto con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti

c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante

d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato 2, paragrafo C, punto 1

e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli obblighi di controllo e sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonchè la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione: f) le modalità e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie regio nali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.

7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 6, le autorizzazioni concesse dall'autorità competente per impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente

a) le quantità ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell'impianto, nonchè i loro flussi di massa minimi e massimi, nonchè il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti

b) il divieto di cui al comma 4,

8. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma 4, è autorizzato secondo le disposizioni del presente articolo, alle seguenti ulteriori condizioni

a) gli oli usati come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, siano conformi ai seguenti requisiti: 1) la quantità di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm; 2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell'Allegato V, parte 2 del regolamento (CEE) 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997; 3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo

b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.

9. Se il gestore di un impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi prevede una modifica dell'attività che comporti l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica è considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e agli effetti dell'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni otto anni.

11. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.

12. Prima dell'inizio delle operazioni di coincenerimento, l'autorità competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.

 

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